PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

PRIORITÀ DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE E PREREQUISITI ISTITUZIONALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.
      2. L'istruzione e la formazione, in quanto funzionali all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari dignità e di pari possibilità di raggiungere i più elevati livelli del sistema educativo, e sono assicurate a ogni individuo.
      3. L'istruzione e la formazione sono considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate in ragione delle necessità dei soggetti a cui sono rivolte e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione.
      4. I prerequisiti indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi 1, 2 e 3 sono l'autonomia concessa ad ogni unità operativa del sistema educativo e l'apprestamento di un assetto comprensivo delle istituzioni statali e non statali, articolato in scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, la quale è bipartita nel sottosistema dell'istruzione liceale e nel sottosistema della formazione tecnica e professionale, nazionale e regionale.
      5. Il recupero dei soggetti disabili o in difficoltà, che hanno abbandonato precocemente il sistema educativo ovvero che hanno problemi di inserimento nella vita attiva, è finalizzato all'istruzione e alla

 

Pag. 13

formazione degli interessati e al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale. A tale scopo possono essere attuate attività integrate, sulla base di intese nazionali o locali tra il sistema educativo e gli organismi competenti.
      6. Tenuto conto che le differenze etniche, culturali e linguistiche costituiscono un problema e un valore da porre a fondamento del rispetto, della tolleranza e del dialogo, il sistema educativo s'impegna a promuovere iniziative di accoglienza degli studenti provenienti da altri Paesi, di scambio mirato all'ascolto e sull'ascolto, nonché di realizzazione di occasioni connesse all'agire comunitario; a elaborare progetti di educazione interculturale secondo un comportamento integrativo-interattivo di insegnamento-apprendimento con esiti positivi sugli ordinamenti e sui curricoli.

Art. 2.
(Autonomia delle istituzioni).

      1. L'autonomia delle istituzioni del sistema educativo è la condizione principale per il riconoscimento dei diritti e dei doveri degli allievi e delle allieve, nonché dei dirigenti e dei docenti.
      2. L'autonomia è, altresì, uno strumento efficace mediante il quale l'attività didattica persegue la realizzazione di un progetto educativo, prende le decisioni più congrue nei confronti degli obiettivi prestabiliti e considera i risultati sulla base di parametri oggettivi di rendimento.
      3. L'applicazione delle disposizioni sull'autonomia, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai relativi decreti e regolamenti di attuazione, deve favorire:

          a) il coordinamento delle iniziative di ciascuna unità operativa con quelle di altri soggetti pubblici e privati;

          b) la corrispondenza dell'azione di istruzione e di formazione con le esigenze dei singoli e delle comunità;

 

Pag. 14

          c) la tutela della libertà d'insegnamento e di apprendimento nel quadro delle indicazioni programmatiche nazionali;

          d) il monitoraggio della produttività del sistema educativo in relazione alla qualità del servizio e ai traguardi da raggiungere.

Art. 3.
(Istituzioni non statali e parità).

      1. Lo Stato garantisce ai genitori e ai loro figli e figlie la libertà di scelta delle istituzioni preposte all'istruzione e alla formazione e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza.
      2. Le istituzioni non statali che fanno parte del sistema educativo sono distinte, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, in riconosciute e paritarie.
      3. Per ognuna delle tipologie di istituzioni non statali di cui al comma 2 sono previsti due diversi gradi di precettività nelle condizioni, negli effetti, nelle procedure e nel trattamento corrispondenti alla quantità e alla qualità degli obblighi che lo Stato assume in favore delle medesime.
      4. Le istituzioni paritarie sono tenute all'osservanza delle norme previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; alle istituzioni riconosciute seguitano ad applicarsi le disposizioni della parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      5. Le istituzioni paritarie sono dotate di un apposito statuto in cui dichiarano l'indirizzo educativo preposto e sono salvaguardate nella selezione e nel reclutamento discrezionali del personale, che sono effettuati in conformità alle finalità educative indicate e ai presupposti, accertati, di attitudini e di capacità professionali.

 

Pag. 15


      6. Lo Stato interviene nel finanziamento delle istituzioni paritarie mediante il credito d'imposta in favore dei genitori, il quale comprende l'intero onere sostenuto dagli stessi per ogni figlio o figlia frequentante.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Art. 4.
(Finalità e funzioni).

      1. Il sistema educativo garantisce ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sul presupposto di uguale opportunità di partenza, una proposta di istruzione e di formazione volta:

          a) all'accrescimento della personalità secondo i ritmi di sviluppo dell'età evolutiva, le differenze e le identità di ciascuno, le scelte ideali della famiglia;

          b) all'acquisizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) definiti su base nazionale;

          c) all'apprendimento per tutto l'arco dell'esistenza;

          d) all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

      2. Il sistema educativo di istruzione e di formazione fornisce una solida cultura generale e una preparazione pre-professionale o professionale di base da completare o da perfezionare al termine della scuola secondaria.
      3. Il sistema educativo di istruzione e di formazione cura l'espansione delle competenze, quali saperi agiti e padronanze che affondano le loro radici nelle capacità, nelle abilità e nelle attitudini, da potenziare, e che si sviluppano e maturano attraverso le conoscenze e nelle conoscenze le quali, dotate di obiettivi generali e

 

Pag. 16

specifici, si manifestano nei rendimenti verificabili. È altresì compito del sistema educativo incentivare, congiuntamente alle perizie cognitive, una coscienza morale, fondata su solidi princìpi, e una coscienza civile consapevole dell'appartenenza alla società locale, alla cittadinanza nazionale e all'Unione europea.
      4. L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle attribuzioni del sistema educativo e si propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali nonché di validare le nozioni acquisite.
      5. Il sistema educativo di istruzione e di formazione, nell'ambito di un progetto avente come finalità prospettiva la promozione del dominio di un campo di saperi e l'assunzione di comportamenti autonomi e responsabili, si prefigge il compito:

          a) di attivare interventi organici di orientamento contro la dispersione e l'insuccesso scolastici e di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di formazione;

          b) di sostenere azioni di ampliamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dell'educazione degli adulti (EDA);

          c) di attuare la diffusione delle tecnologie multimediali e dell'alfabetizzazione informatica, nella piena osservanza del principio del pluralismo delle soluzioni offerte all'informazione e nello sviluppo delle doti creative e collaborative degli alunni e delle alunne.

Art. 5.
(Esigenze e caratteristiche).

      1. Per il conseguimento delle finalità generali di istruzione e di formazione del sistema educativo si tiene conto:

          a) del bisogno di incentivare l'arricchimento delle abilità fisiche, intellettuali e morali della persona;

 

Pag. 17

          b) delle prerogative riguardanti una maggiore e qualificata domanda di istruzione e di formazione;

          c) dell'urgenza di rispondere all'esigenza di mobilità della manodopera prestando attenzione alla circolazione dei titoli, conclusivi dei corsi, nell'Unione europea;

          d) della richiesta di colmare il deficit di insegnamento e di apprendimento in alcune aree, disciplinari e territoriali, in rapporto alle quali si avverte il divario con gli esiti occupazionali e con il mercato del lavoro.

      2. Il sistema educativo assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.
      3. L'organizzazione del sistema educativo è basata sulla flessibilità al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione che siano:

          a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

          b) facilitanti il congiungimento delle azioni dell'istruzione e della formazione con le azioni di pertinenza di altri organi territoriali;

          c) convenienti per la formulazione della progettualità d'istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

      4. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.
      5. Nelle materie che intersecano la potestà riconosciuta per legge alle regioni, i provvedimenti attinenti ad essa sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      6. Gli apprendimenti e la condotta degli alunni e delle alunne sono oggetto di

 

Pag. 18

valutazioni periodiche e annuali e sono affidati ai docenti; l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), inoltre, effettua verifiche sistematiche sulla qualità complessiva dell'attività di istruzione e di formazione di ogni istituto o centro, ai fini di un progressivo miglioramento e armonizzazione del servizio.
      7. La fruizione del diritto di istruzione e di formazione, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è un obbligo legislativamente sanzionato che si attua e si assolve sia nei percorsi del sottosistema liceale sia nei percorsi del sottosistema tecnico e professionale, con la frequenza per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
      8. Il sistema educativo valorizza, al massimo delle sue possibilità, la professionalità del personale dirigente, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), tenendo conto della condizione di disagio, di delusione e di precarietà in cui esso versa, determinata da cause remote e prossime, individuando le mansioni, qualitativamente pregevoli, che lo caratterizzano e predisponendo un percorso di preparazione iniziale e permanente, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 6.
(Struttura e indicazioni programmatiche).

      1. Il sistema educativo è ordinato in cicli aventi natura didattica e non organizzativa, per ognuno dei quali sono apprestati piani di studio e indicazioni programmatiche introdotti, innovati o confermati con apposito decreto legislativo adottato in attuazione di una delega al Governo. I cicli sono ripartiti in: un ciclo per la scuola dell'infanzia, due cicli per la scuola primaria, un ciclo per la scuola secondaria di primo grado e due cicli per la scuola secondaria di secondo grado.

 

Pag. 19


      2. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. Le indicazioni programmatiche definiscono per anno, per ciclo e per disciplina gli obiettivi generali e specifici nonché i contenuti di apprendimento e di insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. Le indicazioni programmatiche costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del proprio curricolo.
      3. I piani di studio e le indicazioni programmatiche possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla base di criteri impartiti dal Ministro della pubblica istruzione, al fine di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.
      4. I piani di studio, nel rispetto dell'autonomia riservata alle istituzioni di istruzione e di formazione, prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 7.
(Innovazione ordinamentale e curricolare).

      1. La frequenza della scuola dell'infanzia non è obbligatoria. Tuttavia si provvede per l'ultimo anno del ciclo alla sua massima generalizzazione unitamente all'aggiornamento degli orientamenti programmatici e all'ammodernamento degli ordinamenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. Alla scuola dell'infanzia, di durata triennale, possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      2. Alla scuola primaria, di durata quinquennale, articolata in due cicli, di cui il primo di due anni, finalizzato al raggiungimento delle strumentalità di base, si applicano l'ordinamento previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, e le disposizioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

 

Pag. 20

successive modificazioni, nonché le indicazioni programmatiche derivanti dalla medesima legge, le quali possono essere modificate sulla base delle rilevazioni e dei suggerimenti espressi dalla maggioranza delle unità scolastiche, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con particolare riguardo all'acquisizione delle prime sistemazioni logico-critiche, dei mezzi espressivi e dell'alfabetizzazione in una lingua dell'Unione europea. Alla scuola primaria possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      3. La scuola secondaria di primo grado è sottoposta ad una revisione strutturale e curricolare al fine:

          a) di potenziarla sotto i profili della formatività e dell'orientatività;

          b) di raccordarla armonicamente con i gradi scolastici precedenti e seguenti, sulla base del principio della continuità per esaltarne la peculiarità educativa anche mediante il superamento, per quanto è possibile, della ripetizione, sintetica e analitica, di insegnamenti impartiti in altri cicli;

          c) di rafforzarla nell'insegnamento e nell'apprendimento delle lingue straniere e di altri linguaggi non adeguatamente considerati;

          d) di renderla efficace nelle iniziative contro la dispersione e l'insuccesso scolastici;

          e) di impegnarla in compiti nuovi relativi alla rimotivazione allo studio e all'offerta di nuove opportunità di apprendimento per coloro che si trovano in difficoltà o in ritardo di carriera.

      4. La scuola secondaria di primo grado ha una durata di tre anni e, ferma restando la sua specificità, attraverso le discipline di studio, acquisisce i traguardi, le caratteristiche e le procedure di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
      5. La scuola secondaria di secondo grado, all'interno della missione generale

 

Pag. 21

del sistema educativo, si prefigge l'incremento delle conoscenze che sono la premessa del progresso, la promozione della riflessione critica individuale, dell'autonomia di giudizio e dell'esercizio della responsabilità, nonché del miglioramento della convivenza attraverso la propagazione dei valori fondativi dell'interazione, della comunicazione e della sapienza con l'assimilazione dell'essere, del fare e del vivere, e il possesso della perizia teorico-pratica centrata sull'operatività intesa come riflesso delle idoneità richieste e delle modalità di ottenimento delle stesse. La scuola secondaria di secondo grado è costituita dal sottosistema dell'istruzione liceale, che comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, socio-psico-pedagogico, e dal sottosistema della formazione tecnico-professionale, che comprende gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i centri e le agenzie professionali delle regioni e degli enti accreditati. I sottosistemi sono basati sui concetti di istruzione e di formazione e prevedono il confronto tra il momento conoscitivo e il momento operativo. Devono, altresì, essere garantite l'equivalenza qualitativa e quantitativa tra i due percorsi nonché l'attenzione, tra i medesimi sottosistemi e tra gli indirizzi di ciascuno di essi, sia per la dosatura dei piani di studio aventi una diversa proporzione oraria delle discipline professionalizzanti nei confronti delle altre, sia per una diversa composizione degli obiettivi e dei contenuti di ciascuna disciplina, in base alla natura e alle esigenze dei percorsi stessi.
      6. Ai fini di cui al comma 5, il sottosistema dell'istruzione liceale prevede:

          a) la suddivisione in indirizzi dei licei artistico ed economico per corrispondere ai diversi fabbisogni;

          b) la durata quinquennale di tutti i licei;

          c) lo svolgimento dell'attività didattica in due cicli, uno biennale e uno triennale;

          d) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenza teoriche, in grado

 

Pag. 22

di incrementare il tenore culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;

          e) l'equilibrio, anche se in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le seguenti aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;

          f) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;

          g) l'accorpamento degli indirizzi in un numero essenziale, dotati di una propria identità culturale.

      7. Ai fini di cui al comma 5, il sottosistema della formazione tecnico-professionale, ferma restando la competenza delle regioni in materia di istruzione e di formazione professionale:

          a) è autonomo nei confronti del sottosistema dell'istruzione liceale e da esso si distingue per finalità e requisiti propri e con esso interagisce;

          b) realizza profili culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche di differente carattere, valevoli su tutto il territorio nazionale, rispondenti ai LEP, costituenti condizione per l'accesso all'istruzione e alla formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

          c) prevede l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i percorsi di durata quinquennale; per i percorsi di durata quadriennale è richiesta la frequenza di un apposito corso annuale integrativo, ferma restando la possibilità di sostenere l'esame di Stato, come privatisti, anche senza tale frequenza;

          d) persegue le proprie finalità mediante:

              1) un forte legame con la realtà produttiva, economica e professionale del Paese;

 

Pag. 23

              2) una struttura flessibile, ma comunque compatta, costituita da una successione graduale di percorsi che, partendo dal livello inferiore, portino con continuità fino al livello superiore senza la necessità di rientrare nel sistema scolastico e nel sistema universitario, ferma restando la previsione di tali possibilità;

              3) una concertazione programmatica, di coordinamento, di controllo e di valutazione a più stadi di competenze;

              4) un pluralismo istituzionale ed educativo che rispetti i princìpi della parità;

              5) una formula organizzativa funzionale e strutturale individuata nell'attuazione del campus quale apparato di beni e di servizi opportunamente predisposti e di persone con ruoli formalizzati messe in corrispondenza operativa per il conseguimento di determinate mete. Il campus è un complesso di oggetti e di soggetti, reciprocamente agenti di un risultato condiviso, ed è un impianto munito di equilibrio, coerenza e interazione il cui ordinamento conserva le caratteristiche della territorialità, della polifunzionalità, dell'affinità e della sinergia.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 8.
(Organi collegiali, iniziative educative e di orientamento).

      1. In ogni unità operativa del sistema educativo, la comunità è composta dagli allievi e dalle allieve, nonché dai docenti e dai dirigenti e da coloro che nei plessi, negli istituti, nelle agenzie, nei centri o in relazione con gli stessi, sono corresponsabilizzati o compartecipi nei processi di istruzione e di formazione.
      2. Nel sistema educativo operano, nell'ambito delle unità operative e delle realtà

 

Pag. 24

territoriali, organi collegiali di governo che, nel contesto dell'autonomia:

          a) assegnano adeguati spazi di partecipazione alle varie componenti della comunità educativa;

          b) ripartiscono i poteri effettivi ai vari ordini di rappresentanza;

          c) distinguono le funzioni e i compiti attinenti agli operatori da quelli di altri soggetti.

      3. L'amministrazione centrale è concepita come organismo di indirizzo, di servizio e di sostegno alle unità operative e al progredire dell'innovazione.
      4. Le iniziative educative esterne al sistema educativo sono il prolungamento dell'istruzione e della formazione e possono essere organizzate con il concorso delle amministrazioni locali, degli organismi sindacali, delle associazioni culturali, professionali e ricreative autorizzate, fermo restando il divieto imposto a tali soggetti di attività di insegnamento e di apprendimento.
      5. Gli allievi e le allieve elaborano un loro progetto di orientamento scolastico e professionale con l'aiuto dei genitori, dei docenti, dei consiglieri addetti e dei professionisti competenti. Le amministrazioni interessate, gli organi territoriali, le imprese e le associazioni collaborano per la realizzazione di tale progetto. La scelta del progetto, preparata da una costante osservazione dei soggetti, ricade nella responsabilità dei genitori o degli allievi e delle allieve, se maggiorenni.

Art. 9.
(Sperimentazioni e passaggi).

      1. Le unità operative perseguono, per il tramite del processo sperimentale, l'adeguamento delle finalità del sistema educativo e degli obiettivi di apprendimento e dei contenuti di insegnamento alle richieste di istruzione e di formazione emergenti dalla società e dalle professioni.

 

Pag. 25


      2. Tra il sottosistema dell'istruzione liceale e il sottosistema della formazione tecnico-professionale sono previsti passaggi, uscite e rientri, dall'uno all'altro e viceversa, attuati secondo criteri e procedure in grado di appurarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità. Tali operazioni si effettuano tra equivalenti piani di istruzione e di formazione e previa frequenza di corsi integrativi con eventuale accertamento di idoneità.

Art. 10.
(Norme per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione autonoma della Valle d'Aosta).

      1. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e di formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici e ai sensi delle norme di attuazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
      2. All'attuazione della presente legge nella regione autonoma della Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche istanze regionali si provvede in conformità allo statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione nonché sulla base di apposite intese fra la regione e i Ministeri interessati.
      3. Restano ferme le disposizioni particolari vigenti riguardanti le scuole con lingua d'insegnamento slovena.